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progettazione topografia urbanistica
Il nuovo attestato di Prestazione energetica

L’entrata in vigore del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,pubblicato in Gazzetta ufficiale n.130 del 5/6/2013, ha introdotto diverse novità nel settore edilizio.
Non solo, infatti, ha prorogato la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, aumentato l’aliquota della detrazione per interventi di riqualificazione energetica al 65% e introdotto il bonus mobili, ma ha apportato importanti novità in merito alle prestazioni energetiche delle costruzioni trasformando l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in Attestato di Prestazione energetica (APE).

A fronte di questa novità illustriamo brevemente quai sono gli obblighi e quelle che sono le sanzioni previste dal DL n. 63 del 04 giugno 2013:

OBBLIGHI

L’Attestato di Prestazione Energetica deve essere fatto redigere dal proprietario di un immobile di nuova costruzione o in caso di vendita o di locazione ad un nuovo affittuario.
Esso deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o alla persona interessata alla locazione, già in fase di avvio delle trattative e poi consegnato al momento della stipula del contratto, sia esso di vendita o di affitto.
Nel caso in cui la vendita o l’affitto avvengano su carta, quindi prima della costruzione dell’edificio, il costruttore deve fornire l’evidenza delle prestazione energetiche, ad esempio attraverso il progetto, e poi allegare l’attestato al momento della consegna dell’immobile. Nei contratti deve poi essere inserita una specifica clausola nella quale l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto, insieme all’attestato, tutte le informazioni necessarie a comprendere le prestazioni energetiche dell’immobile.

 I parametri risultanti dall’Attestato di Prestazione Energetica, e quindi di fatto la classificazione energetica dell’immobile, devono essere chiaramente indicati negli annunci e nelle locandine che pubblicizzano affitti o vendite. Nel caso in cui, comunque, l’immobile sia già dotato di ACE, non sarà necessario redigere il nuovo attestato, ed esso rimarrà valido fino alla sua scadenza.

SANZIONI 

Oltre all’art. 6 già citato, il nuovo decreto che sostituisce il D. Lgs 192/05 modifica soprattutto l’intero art. 15, che rappresenta il capitolo dedicato alle sanzioni. Chi espone un annuncio pubblicitario privo del parametro risultante dall’attestato di Prestazione energetica, è passibile di una sanzione amministrativa compresa tra 500 euro e 3.000 euro. Il proprietario che non ottempera all’obbligo di redigere l’Attestato per un immobile oggetto di nuova locazione, può subire una sanzione amministrativa compresa tra 300 euro e 1.800 euro. Nel caso in cui, invece, la violazione sia commessa nell’ambito di un contratto di compravendita la sanzione sale, e può essere compresa tra 3.000 e 18.000 euro. Stesse sanzioni sono previste nel caso di edificio di nova costruzione nei confronti del committente o del costruttore. 

Sono previste multe anche per i professionisti che intervengono nel processo di qualificazione energetica. In particolare, il professionista che, nella redazione dell’attestato non rispetti i requisiti di calcolo dettati dal decreto, è passibile di sanzioni comprese tra 700 euro e 4.200 euro. Invece, il direttore dei lavori che non presenti al comune l’asseverazione di conformità dell’’edificio eseguito comprensiva dell’Attestato di Prestazione Energetica, potrà subire una sanzione compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro.