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progettazione topografia urbanistica
Applicazione norme sulla certificazione energetica

CIRCOLARE N° 6/2011.

Oggetto: applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici, redatta dalla Commissione Impianti ed energie rinnovabili deII’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi.

In relazicne alle discrepanze riscontrate nell’acquisizione della documentazione da parte di alcuni Uffici Tecnici Comunali della provincia di Brindisi  
si evidenziano alcuni riferimenti normativi inerenti termini e modalita di presentazione della documentazione stessa:



"PRIMA DELL’ INIZIO DEI LAVORI"



Art. 28. Legge 10/91 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razonale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.


"Comma 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia
copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relalivi alle opere di di cui gli articoli 25 e 26,
il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge ".




Art. 8 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (2009).

"Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell ’ambito di applicaziane di cui
all’ articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso
limitatamente alle ristrutturaziani totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima
dell’ inizio dei lavori".



A FINE LAVORI


Art. 2 D.Lgs. 311/06 "Disposizi0ni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’ediIizia".

La conformità delle opere realizzate rispett0 al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla
relazione tecnica di cui all’Art. 28, comma 1, della Legge 10/91, nonché l’attestato di
qualificaziane energetica dell’ edficio come realizzata, devono essere asseverati dal direttore dei
lavori, e presentati al Comune di competenza contesrualmenle alla dichiarazione di fine lavori
senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori é inefficace a
qualsiasi titolo se la stessa non é accompagnata da tale dacumentazione asseverata.



Art. 8 Linee guida nazionali per la certificaziane energetica degli edifici (2009)

"La certificaziane va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire,
comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’ immobile, ai Soggetti certificatori
riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’ articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed
imparzialita di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.
 
"L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificaziane,
essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’ assenza dell’ attribuzione di una
classe di efficienza energerica all’ edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige)


 
Art. 282 Legge 24/12/2007 n. 244 "Finanziaria 2008 "

282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005 n. 192, e successive modificazioni, il rilasciatore del certificato di agibilità al permesso di
costruire è subordinato alla presentazione della certificaziane energetica dell ’edificio.

 
Cordiali saluti.