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Novità ICI fabbricati rurali

Il cosiddetto “Decreto sviluppo”, con i commi da 2-bis a 2-quater dell’art. 7, ha introdotto la possibilità, per i soggetti titolari di fabbricati rurali iscritti in catasto in categorie diverse dalla A/6 per gli immobili ad uso abitativo o dalla D/10 per gli immobili ad uso strumentale, di presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione catastale finalizzata all’attribuzione di una delle due suddette categorie, e dunque al conseguente riconoscimento della ruralità degli immobili stessi ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 557/1993. Non si tratta, e bene chiarirlo, di un obbligo, ma di una opportunità che in presenza di tutti i requisiti previsti consente, ottenendo il pieno riconoscimento della ruralità degli immobili, di accedere alle agevolazioni fiscali previste per detti immobili, ed in particolare alla esenzione dall'lCI. Seppure la stessa Agenzia del Territorio, nel corso dell'iter di approvazione del “Decreto sviluppo”, abbia rappresentato in una nota l'irrilevanza della categoria catastale per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa l’Agenzia delle Entrate provvede generalmente in questi casi all’accertamento sui fabbricati non classificati nella categoria A/6 0 A/10, confortata dall’orientamento pressoché univoco in proposito della Corte di Cassazione che ritiene la classificazione nelle suddette categorie quale requisito indispensabile per poter accedere con certezza alle facilitazioni fiscali. Ecco perché la regolarizzazione in commento rappresenta una interessante opportunità per mettersi al riparo da possibili accertamenti fiscali.
Soggetti interessati e requisiti richiesti
Sono dunque interessati da questa opportunità offerta dal Legislatore tutti i soggetti,
persone fisiche o giuridiche, proprietari o titolari di diritti reali su fabbricati rurali non
iscritti nel catasto fabbricati nella categoria A/6 per gli immobili ad uso abitativo o D/10
per gli immobili ad uso strumentale. Quindi in
pratica si tratta delle seguenti fattispecie:
- immobili iscritti al catasto fabbricati in categorie diverse da A/6 0 D/10;
- immobili ancora iscritti nel catasto terreni, ma nel frattempo variati nella consistenza
(modifiche alla destinazione d’uso, fusioni, frazionamenti, ampliamenti, ecc.) o nella
proprietà (compravendita, successioni, donazioni, ecc.);
Requisito fondamentale richiesto dalla normativa è che i fabbricati oggetto della
variazione presentino, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente alla
presentazione della domanda, i requisiti di ruralità stabiliti dall’art. 9 del D.L. 557/1993
ed in particolare al comma 3 per le abitazioni ed al comma 3-bis per i fabbricati
strumentali.
Il requisito dei 5 anni si ritiene possa essere legato al fatto che tale periodo corrisponde
a quello entro il quale il fisco può procedere all’accertamento delle imposte
eventualmente non pagate. Intatti in caso di riconoscimento della ruralità, e di
conseguente esenzione dall’ICI, l’eventuale accertamento fiscale non avrebbe ragione di essere.